AMMONIMENTO: COS’È?

La Legge 23 aprile 2009 n. 38, con l’inserimento dell’art. 612-bis nel Codice Penale, stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. 

La legge stabilisce inoltre che “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità”.

Questo significa che una persona è considerata vittima dello stalking e, dunque, soggetta a tutela anche se gli atti persecutori si concretizzano in pedinamenti, telefonate, sms, appostamenti.

Tutto ciò prevede, nel caso in cui non sia stata già sporta querela e non siano stati perpetrati reati procedibili d’ufficio, la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta. Con la consegna di tale istanza – che deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza – presso qualsiasi ufficio di polizia, il Questore assume, se necessario, le informazioni dagli organi investigativi, sente le persone informate sui fatti, e nel caso in cui ritenga fondata l’istanza, procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge. Dell’ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all’ammonito.

Importante: L’ammonimento è uno strumento amministrativo e non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di “indizi” che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori.

Per maggiori informazioni e per la compilazione della richiesta chiamaci, un’ avvocata potrà aiutarti. 

GRATUITO PATROCINIO: COS’È?

È un istituto che vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

possono ottenere il gratuito patrocinio:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
  • gli apolidi;
  • gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica;

Con quale REDDITO PUO’ ESSERE RICHIESTO?

Il reddito dell’interessato non deve superare € 11.493,82 (aggiornato il 28/02/2018 G.U.) di imponibile al netto degli oneri deducibili (tetto modificabile ogni due anni dal Ministro della giustizia).

IMPORTANTE: Le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili possono essere ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito, come le vittime di violenza sessuale.

Per maggiori informazioni chiamaci, noi possiamo aiutarti!

DENUNCIA E QUERELA

La denuncia da parte dei privati è l’atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell’autorità – pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria (e non anche un agente) – un reato perseguibile d’ufficio del quale ha notizia.

Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge:

  • se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi);
  • se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso;
  • se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine;
  • se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo;
  • se si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo;
  • nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive;

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.

La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
L’azione avviata d’ufficio è irretrattabile, non è dunque possibile interromperla.

Ricordiamo che l’Autorità competente non può rifiutarsi di prendere atto di una denuncia, poiché in tal caso incorrerebbe nel reato di “Omissione di atti d’ufficio” con pena da 6 mesi a due anni di carcere (art. 328 del Codice Penale).

La querela è la dichiarazione con la quale – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (ossia fa richiesta di punizione) per il quale non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza. La querela configura una condizione di procedibilità, ma contestualmente contiene l’informazione sul fatto-reato.
La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all’estero, a un agente consolare, e presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
L’Autorità che riceve la querela deve provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che propone la querela ed alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).

Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale – non di gruppo o verso minorenni poiché, per queste, si procede d’ufficio)  e in caso di atti persecutori (ad esempio in caso di stalking).

Ricordiamo che l’Autorità competente non può rifiutarsi di prendere atto di una querela, poiché in tal caso incorrerebbe nel reato di “Omissione di atti d’ufficio” con pena da 6 mesi a due anni di carcere (art. 328 del Codice Penale).

Legge n. 69/2019 “Codice Rosso”

La legge, in vigore dal 9 agosto 2019, attraverso importanti modifiche soprattutto al codice penale e di procedura penale, si pone l’obiettivo di introdurre strumenti più efficaci e rapidi in favore delle donne e dei minori vittime di violenza domestica e di genere.

Le principali novità introdotte nel codice di procedura penale si pongono la finalità di accelerare il procedimento nella fase di acquisizione della notizia di reato (denuncia) e di assunzione di informazioni. 

E’ fatto obbligo alla polizia giudiziaria di comunicare immediatamente la notizia di reato (denuncia) al pubblico ministero, se sussistono ragioni di urgenza, e il pubblico ministero deve sentire la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato e, qualora ne sussistano i motivi, può richiedere l’applicazione di una misura cautelare quale l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento, l’obbligo di soggiornare in un determinato luogo o, nei casi più gravi, la custodia cautelare in carcere. 

Per quanto riguarda le novità del codice penale le più significative sono, oltre al generale inasprimento delle pene per i reati di violenza domestica, quelle che introducono due nuovi reati, quella che punisce chi costringe una persona al matrimonio e quella di lesioni permanenti al viso. Inoltre è prevista la reclusione fino a sei anni per chi diffonde video o immagini sessualmente esplicite. 

I due principi cardine della nuova legge, pertanto, sono rapidità e specializzazione degli operatori coinvolti.