CENTRALITA’ DELLA DONNA

I colloqui di accoglienza vengono svolti da due Operatrici del Centro, con una formazione specifica, nella più assoluta garanzia di privacy e riservatezza.

Negli incontri la donna svolge un ruolo attivo, viene ascoltata e non giudicata, si cerca di dare risposte positive ai suoi bisogni, nella condivisione di una strategia comune perché possa riprendere il controllo della sua vita e sia in grado di gestire la sua sicurezza.

Questo garantisce una maggiore probabilità di successo perché la più grande risorsa di informazioni è proprio la donna e l’empowerment, cioè l’aiutare la donna a valorizzare se stessa, le restituisce fiducia nelle sue risorse, le fornisce il coraggio di modificare la sua vita e prendere eventuali provvedimenti nei confronti di un partner violento.

 

USCIRE DALLA VIOLENZA E’ POSSIBILE

Primo passo:

Cerca di riconoscere e di ammettere con te stessa che stai vivendo una situazione di violenza, ricordando che la responsabilità della violenza è sempre di chi la compie e non di chi la subisce.

Secondo passo:

Può capitare che tu ti senta confusa, perché quella relazione per te è ancora importante, perché un partner violento non lo è sempre, perché temi per il futuro dei tuoi figli. Accogli le tue paure, le tue incertezze. Non sentirti in colpa per quello che stai vivendo, non provare vergogna. Pensa che chi ti colpisce viola gravemente i tuoi diritti.

Terzo passo:

Anche se la situazione si trascina da molto tempo, pensa che è possibile mettere fine alla violenza. Che molte donne ce la fanno.

Quarto passo:

E’ fondamentale che tu decida di chiedere aiuto: puoi rivolgerti al Centro Antiviolenza per prendere un appuntamento e chiedere informazioni, ai Servizi Sociali o, per le emergenze, alle Forze dell’Ordine o al Pronto Soccorso del tuo territorio.

Quinto passo:

Inizia “il percorso di uscita dalla violenza” con i tuoi tempi e le tue modalità, al Centro Antiviolenza troverai persone competenti e sensibili e scoprirai che insieme ad altre donne è più facile.

 

 
 

PUO’ AIUTARTI SAPERE CHE

PUOI DENUCIARE una violenza subita fino a tre mesi da quando è accaduta. Dodici mesi in caso di violenza sessuale.

PUOI CHIEDERE L’ALLONTANAMENTO DA CASA di un partner o di un altro convivente violento

Se la sua condotta è giudicata pericolosa per l’integrità fisica o morale o per la libertà dell’altro coniuge, convivente o parente, su ordine del Giudice che applica misure di protezione civile. La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima viene ora considerato reato.

E’ POSSIBILE CONCORDARE CON IL CENTRO ANTIVIOLENZA E CON I SERVIZI SOCIALI UN TUO ALLONTANAMENTO DA CASA

Può essere in emergenza o programmato e prevede un percorso di sostegno sociale, psicologico e legale per te e per i tuoi figli.

E’ PREVISTO IL PATROCINIO GRATUITO PER LE DONNE VIOLENTATE E MALTRATTATE

Viene applicato a favore delle donne che non dispongono di mezzi economici sufficienti.

 

LA NUOVA LEGGE DENOMINATA “CODICE ROSSO”

ISTITUISCE NUOVI REATI:

  • la costrizione o l’induzione al matrimonio
  • la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il cosiddetto revenge porn)
  • lo sfregio, che consiste nel provocare la deformazione dell’aspetto della vittima, con lesioni permanenti al viso.
ISTITUISCE QUESTA NUOVA PROCEDURA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PENALE PER ALCUNI REATI, tra gli altri: maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti:

 

  • la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
  • il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;
  • gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.